IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   A scioglimento della riserva formulata rileva: in data 19  novembre
 1999  il  procuratore  della  Repubblica  presso la pretura di Latina
 chiedeva  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  di   sollevare
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985,
 sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta  costituzionale,
 cosi' argomentando:
     "letta  la  sentenza  n.  105/98  della  pretura circondariale di
 Latina, emessa in data 13 marzo  1998  nei  confronti  di  Colagrossi
 Fernanda, nata l'11 ottobre 1963 a Marino, divenuta esecutiva in data
 4   maggio  1998,  ed  inoltrata  a  quest'ufficio  per  l'esecuzione
 dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24
 luglio-2 agosto, n. 15, Corte cass., sezione unite penali;
   Considerato che l'art. 7, legge n. 47/1985 prevede, in  alternativa
 alla  demolizione  delle  opere abusivamente eseguite, l'acquisizione
 delle stesse al  patrimonio  degli  enti  territoriali,  acquisizione
 questa  che verrebbe ad essere preclusa nel caso di demolizione posta
 in  essere  dall'a.g.  con  la  conseguente  inevitabile  menomazione
 patrimoniale derivante dall'ente stesso;
   Rilevato altresi' che, qualora si ritenesse (come la sentenza della
 suprema Corte mostra tuttora di ritenere) che l'ordine di demolizione
 non  costituisca  pena accessoria, bensi' atto integrativo del potere
 della p.a., per il caso della sua inerzia e che  ugualmente  (sebbene
 non  costituisca pena accessoria ai sensi dell'art. 662 c.p.c.) debba
 essere eseguito dal  p.m.,  conseguentemente  verrebbe  a  porsi  una
 situazione  di  disuguaglianza  non fondata ragionevolmente, ai sensi
 dell'art.    3  Cost.  tra  i  soggetti  nei  confronti   dei   quali
 l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e
 quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga secondo le regole
 poste  dal    libro  X  del  codice  di procedura, dal momento che il
 sistema  di  garanzia  e  gravami  completati   nei   confronti   dei
 provvedimenti   e   dell'attivita'   amministrative   non  troverebbe
 applicazione  nei  secondo  caso  con  la  possibilita'  ulteriore di
 conflitti quale quello che si verrebbe a creare,  a  mero  titolo  di
 esempio,   nel   caso   in  cui,  venuto  ad  opera  della  giustizia
 amministrativa  l'ordine  di   demolizione   concretamente   adottato
 dall'ente  territoriale,  lo  stesso  ordine  (pure espressione di un
 potere amministrativo, secondo la suprema Corte  anche  anteriormente
 alla  recente  sentenza a sezioni unite) venisse ad essere emesso dal
 giudice  ordinario  e   sottratto   alla   cognizione   del   giudice
 amministrativo".
   Preso  atto della questione sollevata, questo giudice rileva che la
 stessa appare pertinente, in quanto si verte nel caso di specie nella
 applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985, e non manifestamente
 infondata, con riferimento alla violazione degli artt. 3,  24  e  103
 della Carta costituzionale.
   E  invero va considerato che l'applicazione dell'art. 7 della legge
 n. 47/1985 da parte della A.G.O. lede il principio della  separazione
 dei   poteri   in   quanto  attribuisce  surrettiziamente  ad  organi
 giurisdizionali  poteri   di   competenza   primaria   dell'autorita'
 amministrativa,  alla  quale  e'  attribuita  in  via  principale  ed
 esclusiva la tutela del territorio, tanto piu'  quanto  si  consideri
 che  la  demolizione  -  alla  luce  della  sentenza  della  Corte di
 cassazione, sez. un.  19  giugno  1996,  e'  stata  qualificata  pena
 accessoria  di  natura,  quindi  giurisdizionale e come tale idonea a
 violare l'autonomia della p.a.
   Questa, invero, di fronte all'ordine impartito dal giudice  penale,
 viene  messa  nella condizione di non poter operare in una materia di
 sua esclusiva competenza. Va a tal proposito rilevato come,  a  causa
 dei  tempi  biblici  che  regolano  l'attivita'  amministrativa e del
 diverso modo in cui si procede alla valutazione degli interessi,  sia
 del tutto probabile che l'ordine di demolizione impartito dal giudice
 penale  intervenga  prima  che  la  p.a.  abbia  potuto  assumere una
 qualsiasi decisione di merito all'immobile abusivo, che ben potrebbe,
 per motivi economici o ambientali o piu' tecnicamente  amministrativi
 (la   cui  valutazione  e'  preclusa  al  giudice  ordinario)  essere
 acquisito al patrimonio dell'ente pubblico cui spetta la  tutela  del
 territorio  o  essere  lasciato nella disponibilita' del proprietario
 previo pagamento di una somma  a  titolo  di  sanzione  pecuniaria  o
 essere ridotto in pristino stato.
   In  questa prospettiva il provvedimento di demolizione disposto dal
 giudice ordinario altro non costituirebbe che una interferenza  della
 A.G.O.  nella  sfera  di  attribuzione della p.a., caratterizzandosi,
 cosi', non come autonomo provvedimento oblatorio, assunto, pero',  al
 di fuori delle garanzie proprie del procedimento amministrativo.
   Appare  dunque  evidente  che  l'ordine  di  demolizione quale pena
 accessoria - e sul punto la Corte adita potrebbe interloquire con  un
 abiter  dietum  -  non  puo'  essere considerato di natura suppletiva
 rispetto ai poteri della p.a., la quale, come e' noto, puo' agire con
 provvedimenti autoritativi di urgenza e di immediata esecuzione, onde
 i compiti che quest'ultima e' chiamata a svolgere - istituzionalmente
 il  governo  del  territorio  -  vengono  ad  essere  compresi,   con
 conseguente  violazione  dei  diritti  del  cittadino  di fronte alla
 legge, sia con riguardo alla tutela  dei  propri  interessi  -  nella
 specie  interessi  legittimi,  che non possono essere fatti valere in
 sede di giurisdizione ordinaria, neppure nella fase esecutiva  -  sia
 con   riferimento   alla   impossibilita'   di   adire   il   giudice
 amministrativo, in cio' concretizzandosi la violazione dell'art.  103
 della Costituzione;